Art. 27

In vigore dal 8 ott 1961
Entro il 31 marzo 1962, le Camere di commercio, industria e agricoltura devono effettuare la revisione del registro anagrafico delle ditte servendosi degli appositi elenchi delle unità economiche censite, compilati dagli Uffici comunali e trasmessi per il tramite dell'Ufficio provinciale di censimento. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.
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