Art. 24

In vigore dal 8 ott 1961
Subito dopo la comunicazione telegrafica di cui all'articolo precedente, gli Uffici comunali di censimento effettuano, entro il 30 novembre, la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento e che i dati risultanti nei modelli stessi rispecchino l'effettiva situazione delle unita cui si riferiscono. Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati e, se del caso, mediante opportuni accertamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-24

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