Art. 19

In vigore dal 8 ott 1961
I capi famiglia o convivenza, le persone che dispongono delle abitazioni non occupate, i titolari di imprese, i gerenti di unità locali, i quali entro il 18 ottobre 1961 non avessero ricevuto i fogli di famiglia, i fogli di convivenza, i questionari di ditta o i questionari di unità locale, ovvero, avendoli ricevuti, non avessero potuto riconsegnarli entro il 31 ottobre 1961, per mancato ritiro da parte del rilevatore, hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata all'Ufficio comunale di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-19

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