Art. 17

In vigore dal 8 ott 1961
È fatto obbligo ai capi delle famiglie o convivenze; agli imprenditori ed ai, conduttori delle unità locali, o in generale alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione dei censimenti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate ed incomplete si applicano le disposizioni previste dall' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all', primo comma, della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo