Art. 13

In vigore dal 8 ott 1961
In ogni Comune è costituita, con provvedimento del sindaco, una Commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le relative operazioni fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza, dei censimenti stessi. La Commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'Ufficio comunale di statistica, ove esista; dai rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o in mancanza, da un insegnante elementare e, nei Comuni capoluoghi di Provincia, da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-13

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