Art. 14
In vigore dal 8 ott 1961
Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della Provincia.
Nei casi di irregolarità ovvero di omissioni o ritardi negli adempimenti prescritti, può ordinare ispezioni ed inchieste, informando l'Istituto centrale di statistica delle misure adottate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-14