Art. 12
In vigore dal 8 ott 1961
In ogni Provincia è costituita con decreto del prefetto una Commissione provinciale di censimento avente il compito di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, attiva opera informativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza.
La Commissione, presieduta dal prefetto, è composta, dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vice presidente; dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura; dai rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; dai rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; da un rappresentante del Provveditorato agli studi; da altre persone in numero non superiore a tre che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possono svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti; del capo dell'Ufficio provinciale di statistica, con funzioni di segretario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-12