Art. 7
In vigore dal 8 ott 1961
Il censimento dell'industria e del commercio rileva in ciascun Comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali:
a) delle unità giuridico-economiche costituite dalle imprese o ditte che esercitano un'attività nell'industria, ivi comprese le attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e industria della pesca, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi e attività sociali varie;
b) delle unità locali gestite da imprese o ditte di cui alla precedente lettera a), siano esse attive o temporaneamente inattive alla data del censimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-7