Art. 6
In vigore dal 8 ott 1961
Per le abitazioni vengono rilevati i dati concernenti la specie dell'abitazione, il numero delle stanze (vani utili) e dei vani accessori, i servizi installati e il titolo di godimento dell'abitazione.
Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un vano solo destinato funzionalmente ad uso di abitazione, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data del censimento è occupato o è destinato ad essere occupato da una famiglia o da più famiglie coabitanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-6