Art. 2
In vigore dal 8 ott 1961
Il censimento della popolazione rileva in ciascun Comune:
a) la popolazione residente che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo;
b) la popolazione presente o di fatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-2