Art. 8

In vigore dal 8 ott 1961
Le unità di rilevazione del censimento dell'industria e del commercio sono: a) l'impresa o ditta; b) l'unità locale. Per impresa o ditta si intende l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Per unità locale si intende l'impianto situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio e simili) in cui viene effettuata la produzione o vendita dei beni o la prestazione dei servizi. Costituiscono unità locali anche gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, aventi sede separata da quella delle unità operative indicate nel comma precedente. Per le imprese o ditte il censimento rileva la forma giuridica, l'attività economica esercitata, il numero degli addetti, nonché particolari notizie concernenti le imprese artigiane; per le unità locali rileva, l'attività economica esercitata, i motori e generatori di energia elettrica installati, i mezzi di trasporto in dotazione, nonché le forze di lavoro occupate e l'ammontare delle retribuzioni ad esse corrisposte nell'anno 1960.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-8

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