Art. 11

In vigore dal 8 ott 1961
Sono organi periferici dell'istituto centrale di statistica ai fini dei censimenti: a) gli Uffici provinciali di censimento aventi il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni affidate agli Uffici comunali di censimento. La qualifica e i compiti dell'Ufficio provincia le di censimento spettano all'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di commercio, industria e agricoltura; b) gli Uffici comunali di censimento aventi il compito di svolgere le varie operazioni nell'ambito dei rispettivi territori. La qualifica e i compiti dell'Ufficio comunale di censimento spettano all'Ufficio di statistica; in mancanza di questo, sono attribuiti all'Ufficio che sarà appositamente costituito dal sindaco. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'Ufficio e del regolare andamento delle operazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-11

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