Art. 16
In vigore dal 8 ott 1961
L'Istituto centrale di statistica, su proposta degli Uffici comunali di censimento, provvede a determinare il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun Comune.
I rilevatori sono scelti tra persone riconosciute idonee ad espletare i compiti loro affidati, preferibilmente tra dipendenti del Comune, della pubblica Amministrazione o di enti pubblici. Essi vengono nominati dal sindaco.
Ai rilevatori viene corrisposto, in relazione al lavoro svolto, un compenso globale, nella misura che viene determinata dall'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-16