Art. 18
In vigore dal 8 ott 1961
Nel periodo dal 5 al 31 ottobre 1961 i rilevatori procedono alla consegna e al ritiro dei fogli di famiglia, e di convivenza, nonché dei questionari del censimento generale dell'industria e del commercio.
La compilazione dei modelli di rilevazione deve essere eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate dal titolare dell'impresa, dal gerente dell'unità locale o da chi ne fa le veci o li rappresenta.
Qualora le indicazioni risultanti nei detti modelli non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore può effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.
Sia i fogli di famiglia e di convivenza, sia i questionari del censimento dell'industria e del commercio, devono essere sottoscritti da chi ha l'obbligo di fornire le notizie e controfirmati dal rilevatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-18