Art. 5
In vigore dal 6 ott 1961
Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni amministrative di trasferimento o di tramutamento fatte presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un Ufficio provinciale del tesoro, è dovuto, all'agente di cambio o al notaio, se accreditato, il diritto di lire cinque per ogni mille lire del capitale nominale dei titoli ai quali l'operazione si riferisce.
Tale diritto non può essere inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire mille.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-5