Art. 2

In vigore dal 6 ott 1961
I titoli nominativi logori o frammentati possono essere convalidati e rinnovati, su semplice richiesta del possessore. La rinnovazione viene eseguita sotto un nuovo numero di iscrizione. Quando, per la mancanza di segni caratteristici essenziali all'identificazione, i titoli o i frammenti esibiti non possano essere convalidati, deve essere seguito il procedimento stabilito dalla legge per i casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi di Debito pubblico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-2

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