Art. 4
In vigore dal 6 ott 1961
Gli agenti di cambio vengono accreditati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.
I notai vengono accreditati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.
Il numero degli agenti di cambio e dei notai che possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso ciascun Ufficio provinciale del tesoro, è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia per quanto concerne i notai.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-4