Art. 4

In vigore dal 6 ott 1961
Gli agenti di cambio vengono accreditati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro. I notai vengono accreditati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per la grazia e giustizia. Il numero degli agenti di cambio e dei notai che possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso ciascun Ufficio provinciale del tesoro, è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia per quanto concerne i notai.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-4

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