Art. 8

In vigore dal 6 ott 1961
Gli agenti di cambio ed i notai accreditati hanno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dal direttore generale del Debito pubblico per il migliore andamento del servizio. Negli uffici della Direzione generale, negli Uffici provinciali del tesoro, presso le Borse-valori e le Camere di commercio, deve essere permanentemente esposta al pubblico la tabella degli agenti di cambio e dei notai localmente accreditati per le operazioni di Debito pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-8

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