Art. 9
In vigore dal 6 ott 1961
Il testo del primo comma dell'art. 228 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, è sostituito dal seguente:
"I documenti prodotti per operazioni di Debito pubblico rimangono in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni.
L'Amministrazione stessa ha facoltà, su proposta della Commissione di cui al successivo comma, di eccedere i detti termini, nel proprio interesse, ovvero di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione in microfilm".
Le parole "da conservarsi oltre il trentennio" e "possono eliminarsi anche prima del trentennio dagli archivi dell'Amministrazione" del secondo e del terzo comma del citato sono rispettivamente sostituite da quelle "oltre i termini previsti nel primo comma" e "possono eliminarsi dagli archivi dell'Amministrazione anche prima dei termini indicati nel primo comma".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-9