Art. 11
In vigore dal 6 ott 1961
Sono abrogati gli articoli 167, 169, 203, 204, 207, 208 e 210 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Atti del governo, registro n. 140, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-11