Art. 10
In vigore dal 6 ott 1961
Della Commissione di cui all'art. 228 del citato regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, è chiamato a far parte il direttore della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del debito pubblico, il quale può delegare un impiegato, della Ragioneria stessa, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
Per la validità delle deliberazioni e per il funzionamento di detta Commissione, si osservano le disposizioni del secondo, quarto e quinto comma dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.
La Commissione esamina e determina quali dei titoli annullati e dei documenti pervenuti o che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico, per operazioni ordinarie e straordinarie, o per contabilità ad esse relative, debbono essere conservati, tenute presenti le disposizioni in materia, e quali possano invece essere eliminati e distrutti, con adeguate cautele, mediante macerazione o in altro modo. Avanza, altresì, le opportune proposte nei casi in cui ritenga che, a norma dell', si debbono eccedere i termini ivi indicati ovvero si debbono microfilmare documenti da conservare in microfilm.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-10