Art. 3

In vigore dal 6 ott 1961
Gli agenti di cambio, per essere ammessi ad autenticare le firme sulle domande di trasferimento, o di tramutamento in titoli al portatore, di titoli nominativi di Debito pubblico, sottoscritte dal titolare o da suoi aventi causa, debbono essere specialmente accreditati. Con l'accreditamento, gli agenti di cambio sono ammessi, altresì, ad autenticare le firme sulle dichiarazioni di trasferimento o di tramutamento, amministrative e per attergato, nonché a compiere le altre operazioni di Debito pubblico. Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni amministrative di trasferimento o di tramutamento, fatte presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli Uffici provinciali del tesoro, possono essere accreditati anche i notai. Questi ultimi, peraltro possono compiere tutte le operazioni di Debito pubblico, indipendentemente dall'accreditamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-3

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