Art. 1

In vigore dal 6 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536; Visto il regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19; Vista la legge 18 dicembre 1951, n. 1599; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; Vista la legge 23 marzo 1956, n. 182; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; Vista la legge 12 agosto 1957, n. 752; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: . È ammessa, senza speciali formalità, la rettifica delle domande di intestazione di titoli del Debito pubblico, quando l'errore sia avvertito prima che l'iscrizione al nome sia stata eseguita sui registri integrativi del Gran libro. Quando l'errore sia avvertito dopo l'avvenuta iscrizione, la domanda di rettifica deve essere corredata da un atto di notorietà, formato dinanzi al pretore o al cancelliere da esso delegato o ad un notaio, col quale si dichiari e si spieghi l'errore avvenuto, salva la facoltà dell'Amministrazione, di richiedere quegli altri documenti che, a conferma, essa ritenga, a seconda dei casi, necessari. L'atto di notorietà può essere supplito da dichiarazione dell'interessato, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Quando si tratti di titoli intestati ad ente soggetto a vigilanza governativa, le rettifiche possono essere effettuate in base a dichiarazione dell'ente stesso, confermata dalla competente autorità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-1

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