Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo III

Art. 80

In vigore dal 12 ago 1961
La distribuzione del materiale, di cui al precedente articolo, deve, di norma, essere fatta dall'insegnante degli alunni di assistere. All'atto della consegna del materiale, l'insegnante ne rilascia ricevuta al Patronato. Qualora si renda necessaria la consegna di materiale direttamente ai singoli alunni il Patronato ha cura di prenderne nota in apposito registro e si fa rilasciare regolare ricevuta da uno dei genitori dell'alunno stesso o da chi legalmente lo rappresenta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-80

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