Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo III
Art. 76
In vigore dal 12 ago 1961
Si provvede allo scarico, quando occorra porre fuori uso materiale deteriorato o comunque non più utilizzabile.
Le operazioni di carico e scarico hanno luogo a mezzo di appositi buoni.
Il Consiglio di presidenza, per il Consorzio, o la Giunta esecutiva, per il Patronato, accertano se sussistano estremi di responsabilità nei confronti dei consegnatari del materiale Che sia andato deteriorato o smarrito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-76