Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo III

Art. 78

In vigore dal 12 ago 1961
Gli oggetti di consumo non devono essere inventariati. Per seguire il movimento, i Consorzi ed i Patronati hanno apposito registro di carico e scarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-78

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