Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Titolo IV
Art. 82
In vigore dal 12 ago 1961
Il Comitato centrale per l'assistenza scolastica previsto dall' della legge 4 marzo 1955, n. 261, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ed è composto come segue:
1) il direttore generale per l'istruzione elementare;
2) il direttore generale preposto ai servizi per le scuole del completamento dell'obbligo;
3) il rappresentante dei Patronati scolastici in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione;
4) un rappresentante del Ministero dell'interno;
5) un rappresentante del Ministero della sanità;
6) un rappresentante dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;
7) un rappresentante dell'Opera nazionale maternità ed infanzia;
8) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
9) un rappresentante della Croce rossa italiana;
10) un funzionario dei servizi per le scuole del completamento dell'obbligo con qualifica non interiore a direttore di divisione;
11) un ispettore centrale per l'istruzione elementare;
12) un provveditore agli studi;
13) un rappresentante dei Patronati scolastici dei Comuni capoluoghi di Provincia;
14) un rappresentante dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici;
15) un rappresentante dei Patronati scolastici con statuto "A";
16) un rappresentante dei Patronati scolastici con statuto "B";
17) 18) e 19) tre persone particolarmente esperte nel settore dell'assistenza scolastica.
Il Comitato adotta le sue deliberazioni a maggioranza, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Esercita le mansioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-82