Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Titolo IV

Art. 82

In vigore dal 12 ago 1961
Il Comitato centrale per l'assistenza scolastica previsto dall' della legge 4 marzo 1955, n. 261, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ed è composto come segue: 1) il direttore generale per l'istruzione elementare; 2) il direttore generale preposto ai servizi per le scuole del completamento dell'obbligo; 3) il rappresentante dei Patronati scolastici in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione; 4) un rappresentante del Ministero dell'interno; 5) un rappresentante del Ministero della sanità; 6) un rappresentante dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali; 7) un rappresentante dell'Opera nazionale maternità ed infanzia; 8) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo; 9) un rappresentante della Croce rossa italiana; 10) un funzionario dei servizi per le scuole del completamento dell'obbligo con qualifica non interiore a direttore di divisione; 11) un ispettore centrale per l'istruzione elementare; 12) un provveditore agli studi; 13) un rappresentante dei Patronati scolastici dei Comuni capoluoghi di Provincia; 14) un rappresentante dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici; 15) un rappresentante dei Patronati scolastici con statuto "A"; 16) un rappresentante dei Patronati scolastici con statuto "B"; 17) 18) e 19) tre persone particolarmente esperte nel settore dell'assistenza scolastica. Il Comitato adotta le sue deliberazioni a maggioranza, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Esercita le mansioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.
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