Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Titolo V

Art. 85

In vigore dal 12 ago 1961
I provveditori agli studi devono predisporre quanto occorra per il passaggio dalla attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla legge 4 marzo 1958, n. 261.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-85

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