Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Titolo IV

Art. 84

In vigore dal 12 ago 1961
I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e la loro nomina è rinnovabile. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-84

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