Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo III

Art. 77

In vigore dal 12 ago 1961
Nell'inventario, oltre che la quantità, deve essere indicato anche il valore del materiale. In caso di materiale proveniente da donazioni, il valore da attribuire è quello corrente di mercato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-77

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