Art. 77
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo III

Art. 77

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In vigore dal 12 ago 1961
Nell'inventario, oltre che la quantità, deve essere indicato anche il valore del materiale. In caso di materiale proveniente da donazioni, il valore da attribuire è quello corrente di mercato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-77