Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo III
Art. 72
In vigore dal 12 ago 1961
Le fatture debbono essere rilasciate in doppio originale e, quando ciò non sia possibile ne è fatto di ufficio un secondo.
A saldo avvenuto, l'originale è allegato all'ordine o alla bolletta il pagamento e farà parte della documentazione di unire al bilancio consuntivo. La copia deve essere conservata agli atti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-72