Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo III

Art. 70

In vigore dal 12 ago 1961
Alle forniture, i lavori o provviste di ogni genere i Consorzi ed i Patronati provvedono di norma mediante licitazione privata o, nei casi previsti dall' del regolamento sulla amministrazione del patrimonio o sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante trattativa privata. Quando ricorrano speciali circostanze, i Consorzi e i Patronati possono eseguire spese in economia, in base ad autorizzazione della Commissione di cui all' del presente regolamento, purchè il loro importo non superi il limite di somma stabilito, per il parere del Consiglio di Stato, dall' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-70

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