Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo III
Art. 66
In vigore dal 12 ago 1961
Per i crediti ed i debiti è tenuto apposito partitario nel quale sono messi in evidenza i singoli rapporti intercorrenti tra il Consorzio ed il Patronato e gli enti, le istituzioni ed i privati, ivi compresi i rapporti riguardanti le sezioni frazionali ed i consegnatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-66