Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 61

In vigore dal 12 ago 1961
Ogni variazione si preventivo, compresi gli storni di fondi da capitolo a capitolo, deve essere deliberata dalla assemblea per il Consorzio e dal Consiglio di amministrazione per i Patronati, e riportare l'approvazione della Commissione di cui all' del presente regolamento.
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