Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 63

In vigore dal 12 ago 1961
Il conto consuntivo è predisposto, per il Consorzio, dal Consiglio di presidenza, e, per il Patronato dalla Giunta esecutiva, in conformità dell'allegato modello B. Al conto consuntivo devono essere uniti i prospetti relativi alla dimostrazione del risultato economico della gestione ed allo stato dei capitali al termine dell'esercizio, redatti rispettivamente in conformità degli allegati modello C e D, nonché l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio. Formano inoltre parte integrante del conto consuntivo, la relazione del presidente del Consorzio o del Patronato sulla attività svolta, sui risultati conseguiti dall'Ente e sull'andamento della gestione nonché la delibera con la quale il conto è stato approvato dall'assemblea, per il Consorzio, e dal Consiglio di amministrazione, per il Patronato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-63

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