Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo III
Art. 68
In vigore dal 12 ago 1961
Gli assegni postali ed i postagiro sono firmati congiuntamente dal presidente del Consorzio o del Patronato, ovvero da un consigliere all'uopo delegato, e dal segretario, o da chi lo sostituisce.
Per i Consorzi che non dispongono del segretario, gli assegni ed i postagiro sono firmati soltanto dal presidente o dal consigliere all'uopo delegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-68