Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo III

Art. 68

In vigore dal 12 ago 1961
Gli assegni postali ed i postagiro sono firmati congiuntamente dal presidente del Consorzio o del Patronato, ovvero da un consigliere all'uopo delegato, e dal segretario, o da chi lo sostituisce. Per i Consorzi che non dispongono del segretario, gli assegni ed i postagiro sono firmati soltanto dal presidente o dal consigliere all'uopo delegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo