Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo III
Art. 69
In vigore dal 12 ago 1961
Il movimento di entrata e di uscita, qualora il servizio di cassa sia affidato ad un istituto di credito, ha luogo mediante ordini di incasso e di pagamento, firmati dalle persone di cui al precedente articolo.
Gli ordini di incasso e di pagamento sono progressivamente numerati e registrati nel libro cassa.
Le somme eventualmente incassate in contanti dal Consorzio o dal Patronato debbono essere immediatamente versate sul conto corrente postale o bancario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-69