Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Titolo IIICapo I

Art. 57

In vigore dal 12 ago 1961
L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali e dei Patronati scolastici ha inizio col primo ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-57

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