Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 8

In vigore dal 12 ago 1961
Il presidente del Patronato, eletto dal Consiglio di amministrazione nei modi previsti dall', ha le seguenti attribuzioni: a) rappresenta legalmente il Patronato scolastico in giudizio e nei rapporti con i terzi, e, ove occorra, adotta gli atti conservativi per la tutela del diritti del Patronato stesso; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché di quelle della assemblea dei soci; c) vigila sulla regolare tenuta degli inventari, dei registri e delle scritture contabili; d) provvede, nelle forme prescritte, alla riscossione della entrate ed al pagamento delle spese iscritte in bilancio; e) adotta, nei casi di urgenza e salvo ratifica degli organi competenti nella loro prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. In caso di assenza o di Impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere, dallo stesso appositamente designato e, in mancanza di designazione, dal consigliere più anziano in età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-8

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