Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Titolo I

Art. 5

In vigore dal 12 ago 1961
Sono soggetti alla approvazione della Commissione, di cui al precedente articolo, i seguenti atti: a) i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili; b) tutti gli altri contratti, il cui importo ecceda i limiti di spesa indicati nell' del regio decreto 10 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; c) i contratti di locazione per un termine maggiore di nove anni; d) gli atti di accettazione o di rifiuto di lasciti o donazioni; e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio; f) le deliberazioni a stare in giudizio; g) il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni; h) il conto consuntivo; i) tutta le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che implichino impegni di spesa di carattere permanente e variazioni patrimoniali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-5

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