Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 12 ago 1961
Sono soggetti alla approvazione della Commissione, di cui al precedente articolo, i seguenti atti:
a) i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;
b) tutti gli altri contratti, il cui importo ecceda i limiti di spesa indicati nell' del regio decreto 10 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
c) i contratti di locazione per un termine maggiore di nove anni;
d) gli atti di accettazione o di rifiuto di lasciti o donazioni;
e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
f) le deliberazioni a stare in giudizio;
g) il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni;
h) il conto consuntivo;
i) tutta le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che implichino impegni di spesa di carattere permanente e variazioni patrimoniali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-5