Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 12 ago 1961
Il provveditore agli studi, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, ha facoltà di istituire nelle frazioni comunali, sezioni del Patronato scolastico, distinte dal Patronato del capoluogo, tenendo conto dell'importanza del plesso scolastico, della distanza, della difficoltà di accesso al capoluogo e del frazionamento della popolazione. In seguito alla istituzione di sezioni frazionali, dovranno essere introdotte nello statuto norme per il funzionamento delle sezioni medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-2