Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo III

Art. 75

In vigore dal 12 ago 1961
Ogni Consorzio o Patronato deve tenere un registro inventario in cui siano elencati tutti i beni mobili di proprietà, ovunque siano essi dislocati. Tale registro, numerato e vistato dal presidente in ogni pagina, è suddiviso per voci in modo da consentire la ricognizione del materiale, che è da farsi periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno. Di mano in mano che siano fatti nuovi acquisti, il nuovo materiale deve essere preso in carico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo