Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo III
Art. 75
69 / 87In vigore dal 12 ago 1961
Ogni Consorzio o Patronato deve tenere un registro inventario in cui siano elencati tutti i beni mobili di proprietà, ovunque siano essi dislocati.
Tale registro, numerato e vistato dal presidente in ogni pagina, è suddiviso per voci in modo da consentire la ricognizione del materiale, che è da farsi periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno.
Di mano in mano che siano fatti nuovi acquisti, il nuovo materiale deve essere preso in carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-75