Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 17

In vigore dal 12 ago 1961
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiedono la presenza di almeno la metà più uno del componenti ad il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che non si tratti di deliberare sugli argomenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 9) del precedente , nel qual caso si richiede la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-17

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