Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 15

In vigore dal 12 ago 1961
I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal presidente del Consiglio di amministrazione e può essere promossa d'ufficio anche dal provveditore agli studi. La relativa comunicazione al provveditore agli studi, al quale spetta di promuovere gli atti per la sostituzione, è fatta dal presidente del Patronato entro sette giorni dalla data di pronuncia della decadenza. Entro lo stesso termine, sono effettuate le comunicazioni relative ai casi di morte o di dimissioni dei componenti del Consiglio.
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