Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 15
In vigore dal 12 ago 1961
I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal presidente del Consiglio di amministrazione e può essere promossa d'ufficio anche dal provveditore agli studi.
La relativa comunicazione al provveditore agli studi, al quale spetta di promuovere gli atti per la sostituzione, è fatta dal presidente del Patronato entro sette giorni dalla data di pronuncia della decadenza. Entro lo stesso termine, sono effettuate le comunicazioni relative ai casi di morte o di dimissioni dei componenti del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-15