Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 14

In vigore dal 12 ago 1961
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o no faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi ai singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo