Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 14
In vigore dal 12 ago 1961
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o no faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi ai singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-14