Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 21

In vigore dal 12 ago 1961
Il rappresentante dell'autorità ecclesiastica è scelto, preferibilmente, fra i sacerdoti che risiedono nel Comune sede del Patronato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-21

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