Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 23
In vigore dal 12 ago 1961
Le votazioni per la designazione dei rappresentanti degli con preavviso di almeno trenta giorni, mediante circolare alle Direzioni didattiche, le quali provvedono a darne tempestiva comunicazione agli insegnanti di ruolo che prestino comunque servizio nel Comune sede del Patronato.
La votazioni possono avvenire su liste o su una sola lista, presentate da almeno un decimo degli elettori. Nei Comuni con oltre 2000 posti in organico sono sufficienti 200 presentatori.
La liste sono costituire da un numero di candidati non inferiore a quello dei posti da coprire e non superiore al doppio dei posti stessi. Un candidato non può essere presentato in più liste.
Le liste corredate della firma per accettazione di ciascun candidato, sono depositate presso un ufficio delegato dal provveditore, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la votazione.
Nel caso di più liste, queste sono riportate in una sola scheda, da servire per le votazioni. Nel caso di lista unica, la scheda riporterà la medesima.
Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, quanti sono i rappresentanti da eleggere, scegliendoli tra una stessa lista oppure fra più liste.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-23