Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 24
In vigore dal 12 ago 1961
Le votazioni hanno luogo, nel giorno stabilito, presso ogni sede di direzione didattica e, per i Comuni sprovvisti di direzione didattica, nella scuola all'uopo designata dai direttori didattici.
La riunione degli elettori è presieduta dal direttore didattico o dall'insegnante da esso designato.
Il presidente invita gli elettori ad indicare due scrutatori e, appena costituito il seggio, ha inizio la votazione che deve concludersi entro le ore 16 dello stesso giorno. I componenti del seggio votano prima della chiusura.
Appena chiusa la votazione, si iniziano le operazioni di scrutinio, terminate le quali, è redatto il relativo verbale che è trasmesso al provveditore agli studi.
Il provveditore dispone il riepilogo dei voti, accerta la regolarità delle elezioni, decide - in via definitiva - su eventuali reclami, per la cui presentazione al provveditore medesimo è prescritto il termine di cinque giorni dalla data delle votazioni, e quindi dà luogo alla proclamazione degli eletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-24